Decreto Omnibus - Rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni
Con il D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 (c.d. decreto “Omnibus”), sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
Con la sua entrata in vigore il 10 agosto 2024 il Decreto ha disposto il differimento dal 30.6.2024 al 30.11.2024 del termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate), posseduti dai soggetti non imprenditori alla data del 1.1.2024.
Si tratta del regime agevolato che consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate possedute all’1.1.2024, entro il 30.11.2024 occorre che un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista o esperto contabile) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento.
Per tale rideterminazione è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% che si applica sull’intero valore risultante dalla perizia (e non quindi solo sull’incremento di valore attribuito).
Per quanto concerne invece la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti all’1.1.2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale, determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.
Tale valore deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 16%.
Analogamente, per rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) posseduti all’1.1.2024, entro il 30.11.2024 occorre che un professionista abilitato (ad esempio, geometra o ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima del terreno alla data di riferimento. Anche in questo caso, l’imposta sostitutiva del 16% si applica sull’intero valore risultante dalla perizia.
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA
A seguito dell’intervento del Decreto Omnibus, l’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:
- per l’intero ammontare, entro il 30.11.2024 (termine prorogato rispetto a quello originario del 30.6.2024);
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.11.2024, il 30.11.2025 e il 30.11.2026.
La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.11.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva occorre utilizzare il codice tributo:
- “8055”, in caso di partecipazioni non quotate;
- “8057”, in caso di partecipazioni quotate;
- “8056”, in caso di terreni.
In caso di opzione per il versamento rateale, le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.11.2024.
Ricordiamo infine che tale decreto è ancora in fase di conversione in legge e che le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Decreto Omnibus - Imposte dovute per la regolarizzazione del magazzino
Con il D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 (c.d. decreto “Omnibus”) sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
Entrato in vigore il 10 agosto 2024, il Decreto Omnibus ha prorogato il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute per avvalersi dell’opzione di adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino, sovra o sottostimate rispetto al dato reale. La disposizione interessa sia le società di capitali sia le società di persone, che abbiano valori di magazzino iscritti in bilancio.
Le imposte in esame vanno versate in due rate di pari importo:
- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (si tratta del 30 giugno 2024, per i soggetti “solari”);
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 30.9.2023 (si tratta del 30 novembre 2024, sempre per i soggetti “solari”).
Per effetto del differimento in oggetto, per tutti i soggetti per i quali la scadenza per il pagamento della prima rata come sopra definita cade entro il 29.9.2024, il versamento può essere eseguito entro il 30.9.2024. Invece, se il termine per la corresponsione della prima rata scade successivamente al 29.9.2024, restano fermi i termini originari.
Ricordiamo infine che tale decreto è ancora in fase di conversione in legge e che le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.