Super deduzione fiscale dei costi R&S

Il Nuovo Patent Box – super deduzione dei costi di R&S

Il D.L. 146 del 21 ottobre 2021 riscrive integralmente la disciplina del “Patent Box,” con l’obbiettivo di agevolare maggiormente la fase di creazione e sviluppo dei diritti e beni immateriali, semplificando e rendendo più celere la fruizione del beneficio da parte del contribuente. Il nuovo Patent Box - super deduzione dei costi di Ricerca e Sviluppo (R&S), abrogando il vecchio regime, a partire dal 22 ottobre  2021, quindi già per il periodo di imposta conclusosi al 31.12.2021 (soggetti “solari”).

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa possono beneficiare della super deduzione fiscale dei costi R&S, pari 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti, in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che sono direttamente o indirettamente utilizzati nello svolgimento della propria attività d’impresa.  Nel caso in cui, per un’immobilizzazione immateriale agevolabile, si ottenga il titolo di privativa industriale, l’agevolazione si estende alle spese sostenute, negli otto periodi d’imposta precedenti alla privativa, in vista della creazione dell’immobilizzazione stessa (“recapture”).

L’opzione è irrevocabile e rinnovabile, risulta valevole per il periodo d’imposta in cui la si esercita e per i quattro successivi, essa è valida sia ai fini IRES sia ai fini IRAP. Grazie alle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022 l’agevolazione risulta cumulabile con il Credito di imposta per spese di ricerca sviluppo e innovazione (art. 1, commi 198 e ss., L 160/2019).

Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte internamente o anche mediante contratti di ricerca stipulati con società esterne, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ovvero con Università o Enti di ricerca e organismi equiparati.

Le prime disposizioni attuative sono state recentissimamente emanate mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate pubblicato nella serata di martedì 15 Febbraio.

Il provvedimento attuativo dell'Agenzia Entrate

È stato emanato l’atteso provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4169786/Provvedimento_15.02.2022_Patent_box+%281%29.pdf/489bb49a-2eef-a295-3725-6fe74e3dd48d) che fa chiarezza su alcuni punti della nuova disciplina.

Viene chiarito che per individuare le attività che danno diritto alla super deduzione si seguono i criteri già individuati per il Credito di imposta sulla ricerca e sviluppo, con ciò rafforzando la convergenza delle due discipline che, lo ricordiamo, sono cumulabili per espressa disposizione di legge. Tra le attività di ricerca rilevanti sono da ricomprendersi anche gli interventi di tutela legale dei diritti sui beni immateriali cioè quelle spese sostenute per il rinnovo delle registrazioni, la prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi.

E’ stato altresì chiarito che la super deduzione del 110% rileva nell’esercizio di sostenimento delle spese in base all’art. 109 del TUIR, indipendentemente dall’eventuale capitalizzazione.

Necessaria una valutazione professionale degli intangibili

L’agevolazione è in vigore a partire dall’ottobre 2021, e quindi interessa i calcoli e le valutazioni fiscali relative ai bilanci in chiusura. In particolare, le imprese necessiteranno, per poter fruire appieno delle possibilità offerte dalla normativa fiscale, di effettuare una valutazione contabile ed economica dei beni immateriali detenuti, delle modalità di riconoscimento in bilancio e, soprattutto, della loro esatta quantificazione ai fini dell’agevolazione, da affidare ad esperti in tema di valutazione di intangibili e dei correlati riflessi fiscali (cfr. https://www.metistp.it/area-corporate/#valutazionidazienda)

Secondo quanto chiarito dalle istruzioni ministeriali ai nuovi Modelli dichiarativi per l’anno di imposta 2021 di recente pubblicazione, emerge che l’opzione per il 2021 viene esercitata compilando il rigo OP21 del quadro OP; ne consegue che, ai fini dell’esercizio dell’opzione, le imprese hanno tempo sino all’invio della prossima Dichiarazione dei Redditi.